Polizza R.C. dell'istruttore/allenatore di equitazione – Pol. R.C. del cavallo
Polizza Responsabilità Civile Professionale Istruttore/Allenatore Equitazione (condizioni polizza dell’istruttore) € 93,00
Polizza Responsabilità Civile del cavaliere, del proprietario del cavallo o dei cavalli, oltre alla copertura per tutte le attività del tempo libero e dello sport € 35,00
Proposta: massimali assicurati
- € 500.000 per sinistro
- € 500.000 per persona
- € 500.000 per danni a cose
DURATA: 12 mesi
Per l’emissione del contratto:
-compilare la scheda in ogni parte
-effettuare il bonifico bancario sul c/c bancario presso UNICREDIT – Padova
beneficiario: Assinrete – ABI 02008 – CAB 12100 – C/C 40849361
IBAN: IT 86 B 02008 12100 000040849361
-inviare la fotocopia del bonifico e copia del Documento d’Identità al n. di fax 049/773460
La polizza sarà messa in copertura dal giorno della ricezione della documentazione
Il certificato di copertura sarà spedito immediatamente all’indirizzo dell’Assicurato
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
ART. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.).
ART. 2
Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3
Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati all’agenzia oppure alla Società.
ART. 4
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5
Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 6
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 8
Disdetta in caso di sinistro
Ci si riferisce alle leggi in vigore in materia
ART. 13
Oggetto dell’assicurazione
1. assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

