La nuova Legge Regionale sullo sport della Regione Lombardia, come la maggior parte delle Leggi Regionali presenti nelle altre Regioni d’Italia, definisce le figure professionali degli Istruttori di Specifica Disciplina, rendendo pertanto obbligatorio, per coloro che intendono svolgere l’attività di Istruttore, almeno il conseguimento di un diploma, o abilitazione specifica da parte di un Ente riconosciuto CONI, o Federazione CONI, oltre alle altre casistiche riportate.

L.R. n. 26 del 1-10-2014 Regione Lombardia

Art. 9

(Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante)

1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E’ inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all’articolo 10.

4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all’uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all’interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.